Adempimento collaborativo con soglie ridotte
L’istituto della Cooperative compliance è stato introdotto dall’articolo 3 del d.lgs n. 128/2015 ed è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria ed i contribuenti
- Il d.m 31 gennaio 2022, in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, ha ridotto da cinque a un miliardo il giro d’affari richiesto ai contribuenti di grandi dimensioni per l’accesso al regime di Cooperative Compliance
- Il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 74913 del 09 marzo 2022 ha stabilito le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime, nonché delineato le regole operative
L’istituto della Cooperative compliance (o adempimento collaborativo) è stato introdotto dall’articolo 3 del d.lgs n. 128/2015 ed è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e (grandi) contribuenti che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali di maggiore rilevanza. Tale obiettivo – finalizzato alla creazione di una sempre maggior certezza dei rapporti col fisco – si traduce nell’interlocuzione e nella cooperazione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, al fine di addivenire ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare potenziali rischi fiscali.
Il contribuente che intenda aderire deve necessariamente essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno (tax control framework), in grado di assicurare un presidio costante sui rischi fiscali che inter alia garantisca:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
I vantaggi a favore del contribuente che aderisca alla Cooperative compliance si sostanziano in un trittico di agevolazioni particolarmente interessanti. Ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 128/2015, infatti in primo luogo viene disposta l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.
In secondo luogo il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.
Ma tra le agevolazioni sicuramente più “interessanti” si annovera poi quella relativa alla riduzione dei tempi di lavorazione delle istanze di interpello di cui all’art. 11, l. 212/2000.
Come noto infatti, questi ultimi vengono elaborati (salva la formazione del silenzio assenso) in 90 giorni per quanto riguarda l’interpello ordinario e in 120 giorni con riferimento alle altre tre tipologie (probatorio, antiabuso e disapplicativo). Ebbene, in caso di adesione al regime, i suddetti termini vengono ridotti a 45 giorni, dunque con un sostanziale risparmio di tempo.
Così delineato brevemente il contenuto della Cooperative compliance, si rappresenta come inizialmente, il d.lgs. n. 128/2015, prevedeva dei requisiti oggettivi in capo alle società beneficiaria particolarmente stringenti, richiedendo un giro d’affari minimo di cinque miliardi di Euro.
Ora, il predetto d.m. 31 gennaio 2022, in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, ha ridotto, per gli anni 2022, 2023 e 2024 a un miliardo di Euro il giro d’affari richiesto ai contribuenti di grandi dimensioni per l’accesso al regime prevedendo, di fatto, un importante ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati.
Successivamente è intervenuto il provvedimento direttoriale del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», mediante il quale l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già introdotte, con riferimento alla fase di prima applicazione, dal provvedimento direttoriale del 26 maggio 2017.
Col nuovo documento, in buona sostanza, viene dato nuovo impulso al ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici grandi contribuenti delle Direzioni regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk- analysis dei contribuenti nonché di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.
L’assegnazione di tali nuove attribuzioni mira a potenziare le attività di gestione dell’istituto in un’ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime: aspetto, quest’ultimo, da più parti auspicato al fine di rendere sempre più certi i rapporti tra Fisco e contribuente.